Si tratta del lasso temporale compreso tra la data
della pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e la data della entrata in vigore della legge stessa. Questa “mancanza della
legge” ai sensi dell’articolo 73 della Costituzione e dell’articolo 10 delle
Preleggi al codice civile, consiste , di norma , in 15 giorni, ma è facoltà del
legislatore determinare un periodo più breve, per questioni di urgenza, oppure
più lungo, imposto dalla esigenza di una migliore comprensione di una legge che
presenta contenuti particolarmente ampi.
Nessun commento:
Posta un commento