venerdì 8 aprile 2016

VACATIO LEGIS

Si tratta del lasso temporale compreso tra la data della pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la data della entrata in vigore della legge stessa. Questa “mancanza della legge” ai sensi dell’articolo 73 della Costituzione e dell’articolo 10 delle Preleggi al codice civile, consiste , di norma , in 15 giorni, ma è facoltà del legislatore determinare un periodo più breve, per questioni di urgenza, oppure più lungo, imposto dalla esigenza di una migliore comprensione di una legge che presenta contenuti particolarmente ampi.

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