domenica 1 maggio 2016

PROVOCATIO AD OPPONENDUM

La teoria della “provocatio ad opponendum” significa che un atto impositivo (cartella di pagamento, accertamento etc..) con vizi formali (notifica irregolare) viene sanato con l'impugnazione innanzi  al giudice ex art 156 cpc, per cui l'atto ha raggiunto il suo scopo, quello di essere posto a conoscenza del destinatario per cui nulla osta il vizio formale.
Tale teoria applicabile solo agli atti processuali, viene di fatto anche applicata gli atti sostanziali e quindi amministrativi.

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