La teoria della “provocatio ad opponendum” significa che un atto
impositivo (cartella di pagamento, accertamento etc..) con vizi formali
(notifica irregolare) viene sanato con l'impugnazione innanzi al giudice
ex art 156 cpc, per cui l'atto ha raggiunto il suo scopo, quello di essere posto
a conoscenza del destinatario per cui nulla osta il vizio formale.
Tale teoria applicabile solo agli atti processuali, viene di fatto anche
applicata gli atti sostanziali e quindi amministrativi.
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